La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso relativo a una simulazione contrattuale immobiliare. Un erede legittimario ha contestato la vendita di un appartamento effettuata dalla madre a favore di un nipote, sostenendo si trattasse di una donazione dissimulata per eludere la quota di legittima. I giudici hanno stabilito che il legittimario, agendo come terzo, può provare la natura fittizia dell'atto tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. La mancata prova dell'effettivo incasso del prezzo, nonostante la quietanza notarile, e lo stretto rapporto di parentela sono stati ritenuti elementi sufficienti per dichiarare la nullità dell'operazione.
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