L'Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento tributario contro un'Azienda, basandosi sullo scostamento dai parametri degli studi di settore per l'anno d'imposta 2004. L'Azienda ha contestato, presentando documentazione a giustificazione delle discrepanze. I giudici di merito hanno però rigettato il ricorso, ritenendo insufficiente la prova contraria fornita dall'Azienda. La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell'Azienda. Ha stabilito che il giudice d'appello non ha adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'Azienda per spiegare lo scostamento dagli studi di settore. La sentenza è stata cassata e rinviata a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame, con l'obbligo di valutare analiticamente le prove fornite dal contribuente.
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