La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto terzo che chiedeva la restituzione di conversazioni chat presenti sul telefono di un imputato, sottoposto a sequestro. La Corte ha stabilito che, una volta iniziato il dibattimento, l'ordinanza che rigetta la restituzione di beni in sequestro non è immediatamente impugnabile con appello cautelare, ma può essere contestata solo unitamente alla sentenza finale. Questa decisione riafferma un principio stabilito dalle Sezioni Unite, sottolineando che l'inammissibilità dell'appello iniziale si ripercuote sul successivo ricorso per cassazione.
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