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Art. 2684 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Giudicato endofallimentare: limiti alla nuova domanda
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti alla riproposizione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare. Se una prima domanda tempestiva è stata accolta e lo stato passivo è divenuto definitivo, si forma un giudicato endofallimentare. Questo preclude la possibilità di presentare una successiva domanda tardiva per lo stesso credito, anche se si rinuncia alla prima. Tuttavia, il giudicato non si estende ai crediti maturati successivamente alla prima domanda, per i quali è possibile presentare una nuova istanza di ammissione.
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