La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28484/2025, ha stabilito che le somme ricevute a titolo di risarcimento per danno biologico devono essere incluse nell'attivo della liquidazione controllata. La Corte ha rigettato la richiesta di un debitore di escludere tale importo, negando la possibilità di applicare per analogia la norma prevista per la liquidazione giudiziale (art. 146 CCII), che esclude i diritti strettamente personali. La decisione si fonda sulla specificità dell'art. 268 CCII, che elenca tassativamente i beni esclusi dalla liquidazione controllata senza menzionare tale categoria, riflettendo una scelta consapevole del legislatore e non una lacuna normativa.
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