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Art. 268 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Privilegio fondiario: no in liquidazione associazione
Una associazione non-profit in liquidazione generale è stata oggetto di un pignoramento immobiliare da parte di un istituto di credito titolare di un mutuo fondiario. La Corte di Cassazione ha stabilito che lo speciale privilegio fondiario, che consente agli istituti di credito di proseguire le azioni esecutive individuali nonostante il fallimento del debitore, non si applica alla liquidazione generale di un'associazione. Questa regola, infatti, ha natura eccezionale e non può essere estesa per analogia a procedure diverse dal fallimento. Di conseguenza, l'azione esecutiva è stata legittimamente interrotta.
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