La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale a causa della manifesta mancanza di specificità dei motivi. L'imputato aveva contestato la nullità di alcuni atti procedurali e l'inutilizzabilità di intercettazioni, ma senza argomentare in modo puntuale e correlato alla decisione impugnata. La Corte ha ribadito che la genericità e l'assenza della cosiddetta 'prova di resistenza' rendono l'impugnazione non scrutinabile nel merito, confermando la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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