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Art. 267 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

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Altri anni per Art. 267 Codice di Procedura Penale

Concorso esterno: la prova del patto con la mafia
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imprenditore accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, al quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava sia vizi procedurali, legati alla trasmissione di decreti di intercettazione, sia la valutazione nel merito degli indizi a suo carico. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile. Ha chiarito che il ricorso per cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione. In questo caso, il Tribunale del Riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di un patto tra l'imprenditore e il clan, basato su reciproci vantaggi economici e sul rafforzamento del sodalizio mafioso, confermando la validità della misura cautelare.
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Captatore Informatico: Cassazione sulle intercettazioni
Un individuo, in custodia cautelare per associazione mafiosa ed estorsione, ricorre in Cassazione contestando la legittimità delle prove raccolte tramite captatore informatico. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, fornendo un'importante analisi sui diversi regimi normativi che regolano l'uso di questo strumento investigativo. La sentenza chiarisce che per i reati di criminalità organizzata, la legge consente l'uso del captatore con un onere motivazionale meno stringente rispetto ad altri reati, confermando la validità delle intercettazioni e della misura cautelare.
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Concorso associazione mafiosa: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un soggetto in custodia cautelare per associazione mafiosa e narcotraffico. La sentenza chiarisce il concorso tra associazione mafiosa e quella dedita al traffico di stupefacenti, affermando che i due reati possono coesistere se le organizzazioni sono strutturalmente autonome. Vengono inoltre convalidate le intercettazioni tramite captatore informatico e confermata la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di mafia.
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