Il caso riguarda il ricorso di un soggetto sottoposto a custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La difesa contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni, poiché autorizzate sulla base di un'acquisizione dei tabulati telefonici effettuata dal Pubblico Ministero senza previa autorizzazione del giudice. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura cautelare. I giudici hanno chiarito che la nuova disciplina transitoria italiana consente l'utilizzo dei dati precedentemente raccolti se valutati con altre prove per reati gravi. Inoltre, le intercettazioni erano supportate da autonomi servizi di osservazione e pedinamento. È stata confermata anche la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione al sodalizio criminoso, desunta dal ruolo attivo di riscossione dei proventi illeciti e dall'uso di un linguaggio criptico.
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