Un istituto di credito chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare di una società con il privilegio derivante da un mutuo fondiario. Il Tribunale riconosceva il privilegio solo in parte, escludendo i beni che al momento della concessione appartenevano al Demanio e non alla società debitrice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca, confermando che l'iscrizione ipotecaria non produce effetti immediati su beni non ancora di proprietà del debitore al momento della firma del contratto. I giudici hanno chiarito che spetta al creditore dimostrare la proprietà dei beni ipotecati all'atto della concessione della garanzia. Di conseguenza, la banca perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre il ricorso incidentale del fallimento è stato dichiarato inefficace per tardività.
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