La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione quinquennale per l'azione revocatoria contro la costituzione di un fondo patrimoniale decorre dalla data di annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Tale formalità è l'unica che garantisce l'opponibilità ai terzi, mentre la trascrizione nei registri immobiliari ha solo funzione di pubblicità-notizia. Nel caso esaminato, il ricorso di un istituto di credito è stato ritenuto tempestivo poiché notificato entro cinque anni dall'annotazione matrimoniale, nonostante fosse trascorso più tempo dalla trascrizione immobiliare.
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