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Art. 2647 Codice Civile — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 2647 Codice Civile

Bancarotta fraudolenta per distrazione: finto rimborso fatale
L'Amministratrice di una società fallita è stata condannata per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. La condotta contestata riguardava il trasferimento ingiustificato di 500.000 euro a un'altra società e la restituzione di oltre 766.000 euro alla società socia. La difesa sosteneva che quest'ultimo versamento fosse la restituzione di un mutuo, configurando la meno grave bancarotta preferenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che, in assenza di prove su un contratto di mutuo, le somme versate dai soci si considerano conferimenti in conto capitale (capitale di rischio). Di conseguenza, il loro rimborso prima del soddisfacimento degli altri creditori costituisce distrazione e non semplice preferenza.
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Bancarotta fraudolenta: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano accertato plurime condotte di distrazione di ingenti somme di denaro dal patrimonio di due società fallite, oltre alla sottrazione di scritture contabili. I motivi del ricorso sono stati ritenuti generici, reiterativi di doglianze già respinte e miranti a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La sentenza ribadisce che spetta all'amministratore dimostrare la legittima destinazione dei beni sociali prelevati.
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Bancarotta Fraudolenta: la delega non esclude il dolo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4558/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. La Corte ha ribadito che delegare la contabilità a un professionista esterno non esonera l'amministratore dalla responsabilità penale, poiché su di lui grava un obbligo di vigilanza. Inoltre, per la bancarotta distrattiva è sufficiente il dolo generico, ovvero la volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, senza che sia necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza.
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