Un soggetto ottiene una sentenza definitiva che accerta l'acquisto per usucapione di alcuni immobili agendo contro gli eredi del precedente proprietario. Tuttavia, due acquirenti avevano già comprato i medesimi beni anni prima mediante scrittura privata registrata a data certa, senza averla trascritta. I legittimi acquirenti propongono opposizione di terzo ordinaria contro la sentenza di usucapione, lamentando il pregiudizio sul loro diritto di proprietà. Il presunto usucapiente sostiene l'inammissibilità del ricorso per mancata trascrizione dell'acquisto nei registri immobiliari. La Corte di Cassazione conferma la decisione d'appello e rigetta il ricorso del possessore. I giudici stabiliscono che la mancata trascrizione non impedisce ai veri titolari di opporsi alla sentenza di usucapione ottenuta contro soggetti che avevano già ceduto il bene.
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