Una promissaria acquirente stipula un contratto preliminare per un fondo rustico. La proprietaria, però, vende il terreno agli affittuari, i quali esercitano la prelazione agraria. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: se la prelazione viene esercitata senza possedere tutti i requisiti di legge, l'atto di acquisto è radicalmente nullo. Questa nullità della prelazione agraria può essere fatta valere da chiunque abbia interesse, inclusa la promissaria acquirente. Di conseguenza, la vendita agli affittuari è inefficace e la promissaria acquirente ottiene il trasferimento della proprietà in suo favore, facendo valere il suo contratto preliminare.
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