Una creditrice agisce con un'azione revocatoria per rendere inefficace la vendita di un immobile effettuata dal suo debitore a una società. Il debitore si difende sostenendo che la vendita, derivante da un preliminare di vendita di cosa altrui, non ha depauperato il suo patrimonio. La Corte di Cassazione, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile per vizi procedurali, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano accolto l'azione revocatoria.
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