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Art. 2634 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 2634 Codice Civile

Bancarotta fraudolenta per distrazione: condannati i prestanome
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tre soggetti accusati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale. Gli imputati, tra cui l'amministratore di fatto principale, una co-amministratrice di fatto e un'amministratrice formale, avevano dirottato oltre 560mila euro da una società poi fallita verso altre imprese collegate, senza alcun vantaggio per la fallita. La difesa sosteneva che il fallimento fosse stato causato da un sequestro giudiziario e che i trasferimenti fossero giustificati da logiche di gruppo. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ribadendo che la bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo che non richiede un nesso causale diretto tra la distrazione e il fallimento, né il dolo specifico. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali.
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Bancarotta fraudolenta: condannato anche chi comanda senza firma
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nei confronti di due soggetti, riconosciuti come amministratori di fatto di una società immobiliare fallita. La difesa sosteneva l'esistenza di vantaggi compensativi all'interno di un presunto gruppo societario e contestava il ruolo attivo della co-imputata. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'amministratore di fatto ha gli stessi doveri di quello formale e risponde penalmente delle condotte distrattive. Inoltre, per escludere la natura illecita delle operazioni infragruppo, non basta evocare l'esistenza del gruppo, ma occorre dimostrare un reale saldo positivo per la società depauperata.
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Sequestro preventivo di quote societarie: ko il terzo estraneo
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di quote societarie di una società di gestione alberghiera, formalmente intestata a un soggetto terzo estraneo al reato. La vicenda nasce da un'ipotesi di infedeltà patrimoniale commessa dal socio di riferimento di un'altra società. Quest'ultimo, per aggirare un precedente sequestro sull'azienda alberghiera, aveva stipulato un contratto di affitto con la società di gestione per continuare a incassare i profitti dell'attività. La ricorrente, titolare formale delle quote sequestrate, ha impugnato il provvedimento lamentando la propria estraneità. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il sequestro preventivo di quote societarie è legittimo anche se appartengono a terzi estranei, qualora vi sia un nesso di strumentalità e la misura serva a impedire la prosecuzione o l'aggravamento degli effetti del reato.
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