Un'imputata per reati di droga, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento, ha presentato appello. Contestava la mancata valutazione di un'assoluzione immediata e l'assenza di una decisione su una somma di denaro sequestrata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso contro patteggiamento inammissibile. I giudici hanno chiarito che la legge limita severamente i motivi di impugnazione di una sentenza di patteggiamento. Inoltre, per la restituzione di beni sequestrati non decisa in sentenza, la persona interessata deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione, non impugnare la sentenza stessa. L'imputata ha quindi perso il ricorso e dovrà pagare le spese.
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