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Art. 263 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Civile

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Domanda ultratardiva: sequestro penale non salva il creditore
Una società creditrice ha presentato una domanda ultratardiva per recuperare un proprio impianto industriale dal fallimento di un'altra azienda. La società ha giustificato il ritardo di anni con la scusa che l'impianto era sotto sequestro penale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Secondo i giudici, il sequestro non costituiva una 'causa non imputabile' che impedisse di agire. La società era a conoscenza del fallimento da tempo e avrebbe dovuto presentare la domanda tempestivamente, anche con riserva, per tutelare i propri diritti. Il ritardo è stato quindi considerato colpevole, con la conseguente perdita del diritto a riavere il bene.
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