Una società specializzata in software ha contestato un avviso di accertamento fiscale per costi di sponsorizzazione ritenuti fittizi. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di merito a causa di una omessa pronuncia: i giudici di secondo grado non avevano esaminato il motivo di appello relativo al raddoppiamento dei termini per l'accertamento. La Corte ha ritenuto questo vizio procedurale assorbente, rinviando il caso al giudice di merito per una nuova valutazione.
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