Un avvocato si oppone all'ammissione parziale dei suoi crediti professionali nel fallimento di una società cliente. La Cassazione ha respinto il ricorso, riaffermando che, una volta provato un pagamento da parte del debitore, spetta al professionista creditore l'onere della prova di dimostrare che tale somma era dovuta per un titolo diverso. La Corte ha inoltre validato l'uso delle dichiarazioni dell'amministratore come prova atipica e confermato la legittimità della riduzione dei compensi in base allo stato di fallimento del cliente.
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