Una società creditrice ha contestato la decisione di non procedere contro alcuni amministratori per appropriazione indebita, a causa della mancanza di una querela. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'impugnazione della parte civile per difetto di querela è inammissibile. Tale pronuncia, infatti, ha natura puramente processuale, non entra nel merito dei fatti e non impedisce alla parte danneggiata di agire separatamente in sede civile per il risarcimento. Mancando un vantaggio concreto, la parte civile non ha interesse ad appellare la sentenza penale. L'appello è stato quindi respinto.
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