La controversia nasce dallo svuotamento patrimoniale di una società operante nel settore socio-sanitario, attuato attraverso l'omessa indicazione in bilancio di crediti milionari e la cessione a prezzo svilito di un ramo d'azienda a favore di un'altra compagine riconducibile ai familiari dell'amministratore, a danno dei soci di minoranza. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo quote societarie e dei rami aziendali trasferiti per prevenire ulteriori distrazioni di beni. La rappresentante della società terza interessata ha impugnato il vincolo cautelare contestando la competenza territoriale, il fondamento delle accuse e il pericolo di reiterazione. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la legittimità del sequestro, chiarendo che il rinvio a giudizio impedisce di contestare gli indizi di reato e che la misura serve a neutralizzare la gestione illecita del patrimonio sociale.
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