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Art. 2615 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 2615 Codice Civile

Responsabilità da cose in custodia: negato risarcimento su pista
Uno snowboarder ha subito gravi lesioni cadendo su una pista priva di neve all'interno di uno snowpark. Ha chiesto il risarcimento dei danni al consorzio venditore dello skipass, all'associazione gestore dello snowpark e alla società proprietaria dell'area. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dello snowboarder, escludendo la responsabilità da cose in custodia in capo alla società proprietaria, poiché quest'ultima aveva concesso l'area in comodato all'associazione, perdendone il controllo di fatto. È stata esclusa anche la responsabilità del consorzio, mero venditore di biglietti. Infine, lo snowboarder non ha fornito la prova del nesso causale tra lo stato della pista e la caduta, avendo inoltre violato l'obbligo, segnalato da appositi cartelli, di ispezionare la rampa prima del salto.
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Consorzio estinto chiede 3M€: la Cassazione nega il diritto
Un consorzio, sebbene già cancellato dal registro delle imprese, notificava un atto di precetto per oltre 3 milioni di euro a una società. Quest'ultima si opponeva, sostenendo che il consorzio non esistesse più legalmente. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società debitrice, stabilendo un principio fondamentale: l'estinzione del consorzio per cancellazione dal registro delle imprese è un evento definitivo e irreversibile, equiparabile a quello delle società di capitali. Di conseguenza, il consorzio estinto non ha più la capacità di agire in giudizio per riscuotere crediti. L'azione è stata dichiarata illegittima e il suo ex rappresentante condannato a pagare personalmente le spese legali.
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Graduazione motivi appello: la Cassazione decide
Una società contesta un debito richiesto da enti pubblici per l'uso di aree demaniali. Dopo una vittoria in primo grado per prescrizione, la Corte d'Appello ritiene inammissibile il ricorso degli enti a causa di una rinuncia condizionata ai motivi. La Cassazione annulla tale decisione, chiarendo le regole sulla graduazione motivi appello e stabilendo che una dichiarazione di inammissibilità non fa scattare la condizione per la rinuncia, imponendo un nuovo esame del caso.
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