La Corte di Cassazione ha stabilito che la base per il calcolo della quota consortile, ai fini della ripartizione di ricavi e costi fiscalmente rilevanti, deve comprendere tutti i versamenti effettuati dalla consorziata al fondo comune, inclusa la tassa di ammissione versata 'una tantum'. La Corte ha chiarito che la denominazione del versamento è irrilevante; ciò che conta è la sua confluenza nel patrimonio destinato all'attività consortile, determinando così l'intera partecipazione economica del socio.
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