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Art. 2612 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Scioglimento del consorzio: la proroga non opposta resta valida
Una società consorziata impugna l'esclusione e le richieste di pagamento deliberate da un consorzio urbanistico. La ricorrente sostiene che lo scioglimento del consorzio fosse già avvenuto per scadenza del termine statutario. Di conseguenza, considera nulle le delibere successive, inclusa una proroga tardiva approvata anni dopo senza l'unanimità. La Corte di Cassazione respinge il ricorso della società. I giudici chiariscono che lo scioglimento del consorzio con attività esterna avvia la liquidazione, ma non estingue subito l'ente. La vera estinzione coincide solo con la cancellazione dal Registro delle Imprese. L'assemblea conserva i propri poteri decisionali. La delibera di proroga approvata a maggioranza anziché all'unanimità presentava un vizio che andava contestato tempestivamente. La mancata impugnazione nei termini di legge ha reso la proroga inoppugnabile. Pertanto, le delibere successive restano pienamente efficaci e la società perde la causa.
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