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Art. 2560 Codice Civile — Anno 2025

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Altri anni per Art. 2560 Codice Civile

Cessione ramo d’azienda: debiti fiscali e responsabilità
La Corte di Cassazione ha stabilito che la società acquirente in una cessione di ramo d'azienda è solidalmente responsabile per i debiti fiscali della società cedente, anche se accertati dopo il trasferimento. La sentenza chiarisce che se l'acquirente non richiede il certificato dei carichi pendenti all'Amministrazione Finanziaria, la sua responsabilità si estende ai debiti sorti nell'anno della cessione e nei due precedenti, anche se non ancora formalizzati. Viene inoltre confermato che, una volta che il debito è sancito da una sentenza definitiva, il termine per la riscossione è quello decennale ordinario e non i più brevi termini di decadenza fiscale.
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Cessione banche venete: quando la lite non passa
La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel contesto della cessione banche venete, le passività derivanti da contenziosi su rapporti bancari già estinti prima della data di cessione non si trasferiscono alla banca acquirente. La Corte ha ritenuto che un rapporto chiuso non possa considerarsi 'inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria' della cessionaria, criterio fondamentale per l'inclusione nel perimetro della cessione. Pertanto, la semplice pendenza di una lite al momento della cessione non è sufficiente a trasferire l'obbligazione, e la banca acquirente è stata dichiarata priva di legittimazione passiva.
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Trapasso di agenzia: quando non spetta il superminimo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22141/2025, ha stabilito che il cosiddetto 'trapasso di agenzia' assicurativa non configura un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. Di conseguenza, un'impiegata assunta dal nuovo agente non ha diritto a conservare tutti gli elementi retributivi, come il superminimo, che percepiva dal precedente datore di lavoro, poiché il contratto collettivo applicabile garantiva solo la continuità delle condizioni giuridiche e normative, non di quelle economiche.
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