Un lavoratore ha svolto mansioni di bagnino presso uno stabilimento balneare gestito da un'associazione ricreativa aziendale nel mese di luglio 2008. Il datore di lavoro non ha versato le retribuzioni spettanti, sostenendo di aver ceduto in affitto la gestione a un soggetto terzo prima della formalizzazione dell'atto notarile a fine mese. I giudici hanno stabilito che l'associazione non ha fornito alcuna pubblicità formale o notizia pubblica dell'avvenuto trasferimento aziendale. Per il principio dell'apparenza del diritto, l'ente cedente risponde verso il lavoratore che ha operato in buona fede, ignorando il passaggio di gestione e confidando ragionevolmente nell'originaria titolarità del circolo. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'associazione al pagamento delle somme dovute e delle spese processuali.
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