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Art. 2555 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

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Altri anni per Art. 2555 Codice Civile

Imposta pubblicità: no esenzione per cabine foto
Una società che gestisce la riscossione dei tributi per un comune ha contestato a un'azienda di cabine fotografiche il mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Dopo due sentenze favorevoli all'azienda, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che l'imposta pubblicità è dovuta, poiché le scritte sulle cabine non rientrano nell'esenzione per le "insegne d'esercizio", in quanto le cabine non costituiscono la sede legale o operativa dell'impresa, ma solo beni aziendali dislocati sul territorio.
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Imposta sulla pubblicità: le cabine foto non sono sede
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'imposta sulla pubblicità è dovuta per le scritte presenti sulle cabine fotografiche automatiche. Con l'ordinanza n. 20875/2025, la Corte ha chiarito che tali cabine non possono essere considerate 'sede di esercizio' dell'impresa e, pertanto, non beneficiano dell'esenzione fiscale prevista per le insegne. I giudici hanno specificato che le cabine sono beni aziendali dislocati sul territorio, mentre l'esenzione si applica solo alle insegne che identificano la sede fisica e amministrativa dell'attività. Di conseguenza, i messaggi su di esse hanno una funzione pubblicitaria e sono soggetti a tassazione.
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