L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento fiscale contro una cooperativa. La cooperativa ha contestato l'applicazione degli studi di settore, sostenendo di essere una società a mutualità prevalente e che i suoi fini mutualistici dovevano essere considerati, anche se operava con non-soci. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto la tesi della cooperativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia, confermando che la mutualità prevalente non viene meno se la cooperativa opera anche con non-soci. Gli studi di settore cooperative devono tenere conto delle situazioni di mercato influenzate dai fini mutualistici.
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