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Art. 2514 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2514 Codice Civile

Privilegio delle cooperative agricole: stop all’I.V.A. protetta
Un consorzio agrario chiede l'ammissione al passivo fallimentare di un credito per la vendita di mangimi, invocando il privilegio delle cooperative agricole. Il tribunale riconosce il privilegio sull'intero importo, compresa l'I.V.A. di rivalsa. Il Fallimento ricorre in Cassazione. La Suprema Corte stabilisce che il privilegio delle cooperative agricole spetta anche per la vendita di prodotti acquistati da terzi, purché l'attività sia strumentale allo scopo mutualistico. Tuttavia, esclude che tale privilegio possa estendersi al credito di rivalsa I.V.A., il quale deve essere ammesso solo in via chirografaria. La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso, modificando la collocazione del credito I.V.A.
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Impresa sociale: solo liquidazione, no fallimento
La Corte di Cassazione ha stabilito che una impresa sociale, in particolare un consorzio di cooperative sociali, non può essere dichiarata fallita. Anche se occasionalmente svolge attività a scopo di lucro, il suo status legale impone, in caso di insolvenza, l'applicazione esclusiva della liquidazione coatta amministrativa. La decisione della Corte d'Appello, che aveva confermato il fallimento basandosi su un singolo contratto con finalità lucrative, è stata annullata.
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