L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che esentava dall'imposta una società beneficiaria di una scissione parziale. La controversia riguardava il rimborso delle somme anticipate dalla società madre per pagare i fornitori di contratti trasferiti alla nuova entità. Il fisco riteneva che tale operazione fosse un mandato senza rappresentanza, soggetto a imposta. La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che la scissione societaria comporta un trasferimento automatico dei rapporti. Di conseguenza, il rimborso delle somme anticipate costituisce una mera restituzione di spese documentate, esente da imposta. Questo importante principio in tema di scissione societaria e IVA conferma che l'operazione non genera nuova base imponibile, poiché si tratta di un accollo di debiti previsto dalla legge e non di una prestazione di servizi imponibile.
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