Un'azienda acquirente stipula un contratto preliminare per l'acquisto di quote societarie, versando una caparra. Poiché le autorizzazioni necessarie non vengono rilasciate nei termini, il contratto si risolve consensualmente. L'acquirente chiede la restituzione della caparra confirmatoria rimasta insoluta. I venditori si oppongono, sostenendo che la trasformazione della loro società da s.n.c. a s.r.l. abbia liberato i soci illimitatamente responsabili e contestando la solidarietà del debito. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei venditori: la trasformazione societaria non libera i soci senza il consenso espresso o presunto dei creditori (mancando la comunicazione formale), e l'obbligo di restituzione è solidale tra tutti i venditori che hanno ricevuto l'assegno unico.
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