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Art. 2496 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Giudicato su precetto: preclusione a nuove opposizioni
La Cassazione chiarisce che il giudicato formatosi su una prima opposizione a precetto impedisce di sollevare nuove contestazioni in un'opposizione a un secondo precetto basato sul medesimo titolo esecutivo, anche se con prospettazioni diverse. Il caso riguarda la successione nel debito di una società a seguito di operazioni straordinarie. La Corte ha stabilito che la preclusione del giudicato copre ogni questione sulla titolarità passiva del debito, rendendo il secondo precetto una mera rinnovazione del primo.
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