Un lavoratore ha promosso un giudizio per ottenere differenze retributive e TFR nei confronti del socio di un'azienda estinta. Dopo il rigetto nei gradi di merito, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione tramite deposito telematico. Tuttavia, dopo aver ricevuto la seconda PEC di consegna, non ha ricevuto le successive ricevute di controllo e si è attivato solo dopo dieci mesi per chiedere la rimessione in termini. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di mancata ricezione della terza e quarta PEC, il depositante ha l'onere di reagire immediatamente. L'inerzia di dieci mesi esclude l'errore scusabile, rendendo tardivo il deposito telematico e definitivo il rigetto delle pretese del lavoratore.
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