Una società debitrice ha contestato due decreti ingiuntivi emessi a favore di una società creditrice, poi estinta. La debitrice sosteneva che la cancellazione della società dal registro delle imprese e la mancata presentazione dei bilanci implicassero la rinuncia tacita al credito. Inoltre, chiedeva di compensare le somme versate direttamente ai lavoratori della creditrice a seguito di un pignoramento per crediti pregressi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della debitrice. L'estinzione della creditrice non comporta alcuna remissione automatica del debito, trasferendo invece i crediti ai soci. Inoltre, il pagamento per pignoramenti riferiti a mensilità precedenti non estingue i debiti maturati per prestazioni successive.
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