Un professionista viene incaricato da una cooperativa di stimare i danni di un incendio per un indennizzo assicurativo. Il suo compenso è fissato al 5% dell'indennizzo corrisposto. L'assicurazione paga l'indennizzo direttamente al proprietario dell'immobile, non alla cooperativa. La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso del professionista è comunque dovuto, chiarendo che la clausola contrattuale serviva solo a quantificare l'onorario e non a subordinarne il pagamento all'effettiva ricezione della somma da parte del cliente.
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