L'Imputato era stato condannato per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento, commesso effettuando prelievi non autorizzati al bancomat. La difesa ha contestato la validità delle immagini di videosorveglianza acquisite dalla polizia senza un formale decreto di sequestro e l'applicazione della recidiva. La Corte di Cassazione ha rigettato le contestazioni sulle prove, confermando la legittimità dell'acquisizione spontanea dei video. Tuttavia, ha accolto il ricorso sulla recidiva, stabilendo che il giudice non può applicarla automaticamente basandosi solo sui precedenti penali, ma deve motivare la reale pericolosità sociale del soggetto. La sentenza è stata annullata limitatamente alla recidiva con rinvio alla Corte d'appello.
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