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Art. 2476 Codice Civile

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Responsabilità amministratore: se l’assemblea approva
Un socio e una curatela fallimentare citano in giudizio un ex amministratore per presunta mala gestio, ma la Corte d'Appello respinge le accuse. La sentenza chiarisce che la responsabilità amministratore è esclusa quando le sue azioni, anche se potenzialmente discutibili, sono state preventivamente autorizzate da specifiche delibere dell'assemblea dei soci. Il provvedimento è stato riformato solo sulla ripartizione delle spese legali, confermando nel merito la correttezza dell'operato dell'amministratore.
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Donazione indiretta immobile: quando non c’è rimborso
Un ex marito ha richiesto la restituzione delle somme versate per l'acquisto di un immobile intestato esclusivamente alla moglie. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, qualificando l'operazione come una donazione indiretta. Secondo i giudici, l'intenzione di proteggere il bene da eventuali creditori costituisce un mero motivo personale che non altera la causa di liberalità dell'atto. Di conseguenza, in assenza di un patto fiduciario e della prova di una mancanza di 'animus donandi', il pagamento è considerato un regalo e non può essere restituito.
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Abuso di maggioranza: quando è legittimo l’aumento?
Un socio di minoranza ha impugnato una delibera di aumento di capitale, sostenendo un abuso di maggioranza finalizzato a diluire la sua quota. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo l'operazione legittima perché giustificata da reali necessità aziendali, come la riduzione di un forte indebitamento e il finanziamento di investimenti strategici. La sentenza chiarisce che l'assenza di un sovrapprezzo e la potenziale diluizione non configurano automaticamente un abuso di maggioranza se l'aumento di capitale persegue un concreto interesse sociale.
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Amministratore di fatto: responsabilità e danni
Un socio cita in giudizio l'altro socio, nominatosi amministratore a seguito di un'assemblea irregolare, per aver venduto l'unico immobile sociale a un prezzo irrisorio. Il Tribunale di Milano dichiara nulla la delibera di nomina per vizio di convocazione, ma rigetta la richiesta di annullare gli atti successivi. Riconosce però la piena responsabilità dell'amministratore di fatto per i danni cagionati alla società, condannandolo a risarcire la differenza tra il valore di mercato dell'immobile e il prezzo di vendita.
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