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Art. 2462 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 2462 Codice Civile

Amministrazione giudiziaria: paga la società o lo Stato?
Una società fornitrice ha richiesto un decreto ingiuntivo contro il Ministero dell'Economia per ottenere il pagamento di forniture di cemento. I beni erano stati ordinati dal custode nel corso di una procedura di prevenzione antimafia a carico di una s.r.l. confiscata. Il Tribunale ha revocato il decreto, ma la Corte d'Appello ha condannato il Ministero ritenendo lo Stato obbligato a pagare i debiti aziendali. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribaltato la pronuncia e dato ragione al Ministero. La Corte ha stabilito che durante la fase di amministrazione giudiziaria rileva il ruolo assunto dal gestore al momento del contratto. Poiché l'incaricato ha agito come legale rappresentante della società e non come gestore dei singoli beni confiscati, risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio e non lo Stato.
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Accordi di programma e giurisdizione: il G.O. decide
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha stabilito che la giurisdizione sulle controversie relative ad accordi di programma spetta al giudice ordinario quando la Pubblica Amministrazione non agisce nell'esercizio di poteri autoritativi. Nel caso esaminato, un'Autorità Portuale aveva aderito a una proposta di un'azienda privata per la realizzazione di un impianto, senza che tale adesione sostituisse un provvedimento amministrativo. Di conseguenza, la successiva disputa per responsabilità precontrattuale rientra nella competenza del giudice civile, poiché la P.A. ha agito secondo le regole del diritto privato.
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Giurisdizione giudice amministrativo: il caso degli oneri
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia su oneri di costruzione. Un comune aveva emesso avvisi di accertamento esecutivo nei confronti di una cooperativa e dei suoi soci. Questi si erano opposti prima davanti al giudice ordinario e poi la causa era stata riassunta davanti alla corte tributaria, che ha sollevato un conflitto. La Cassazione ha chiarito che, data la natura del credito (materia urbanistica), la competenza spetta al giudice amministrativo, indipendentemente dallo strumento di riscossione utilizzato.
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