Un'associazione sportiva dilettantistica perde le agevolazioni fiscali ASD a causa del superamento della soglia di ricavi e dell'utilizzo di pagamenti non tracciabili, effettuati tramite assegni intestati a sé stessa e poi convertiti in contanti per pagare i collaboratori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che tali pratiche violano l'obbligo di tracciabilità e giustificano la revoca del regime speciale. Inoltre, ha negato la detrazione dell'IVA sugli acquisti, in quanto incompatibile con il regime forfettario scelto dall'associazione.
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