Un uomo è stato condannato per il reato di minacce a seguito di un contenzioso economico legato al noleggio di un furgone. La vittima ha sporto querela producendo le registrazioni audio ricevute sul proprio smartphone. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'inutilizzabilità delle prove, equiparando le comunicazioni digitali alla corrispondenza privata e contestando la mancata perizia sul dispositivo originale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che le minacce tramite messaggi vocali costituiscono prova documentale valida, specialmente quando il loro contenuto è confermato dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha ascoltato i file audio direttamente dal telefono della vittima al momento della denuncia.
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