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Art. 2429 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2429 Codice Civile

Responsabilità sindaci: la Cassazione nega retroattività
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un sindaco di una società fallita, condannato per responsabilità gestoria. La Corte ha stabilito due principi chiave: primo, l'ammissione di un credito professionale al passivo fallimentare non crea un giudicato che impedisca una successiva azione di responsabilità. Secondo, e più importante, la nuova legge che introduce un tetto massimo al risarcimento per la responsabilità sindaci non è retroattiva e non si applica a danni verificatisi prima della sua entrata in vigore, poiché inciderebbe sulla sostanza di un diritto già maturato.
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Impugnazione delibera assembleare: diritti del socio
La Corte di Cassazione respinge il ricorso di una S.r.l., confermando l'annullamento di una delibera di approvazione del bilancio. L'impugnazione delibera assembleare è legittima per i soci, anche in caso di quote in pegno o di contestata qualifica di socio. La Corte ribadisce come fondamentale il diritto all'informazione tramite il preventivo deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale.
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Abuso del diritto di voto: no se il bilancio è irregolare
In una S.r.l. con due soci paritetici, anche amministratori, il voto contrario di un socio all'approvazione del bilancio non costituisce abuso del diritto di voto se la proposta non è stata preventivamente approvata dall'organo amministrativo nel suo complesso. La Corte di Cassazione ha stabilito che il rispetto della procedura, che attribuisce la paternità del progetto di bilancio all'intero organo gestorio, è un requisito fondamentale, e la sua violazione giustifica il dissenso del socio, a prescindere da obiezioni sul merito del documento contabile.
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Dovere di vigilanza sindaci e compenso: la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34671/2024, ha stabilito che l'inadempimento al dovere di vigilanza dei sindaci può portare alla perdita totale del compenso. Nel caso specifico, i sindaci non avevano segnalato un'operazione di riacquisto di azioni avvenuta dopo la chiusura del bilancio, ma prima della sua approvazione. Tale operazione, pur essendo di competenza dell'esercizio successivo, annullava un significativo utile fittiziamente iscritto nell'esercizio precedente, mascherando la reale situazione di difficoltà della società poi fallita. La Corte ha ritenuto che tale omissione costituisse un grave inadempimento, legittimando il rifiuto del pagamento del compenso da parte della curatela fallimentare.
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