Una condomina si oppone a un decreto ingiuntivo per spese condominiali, sostenendo la nullità della delibera condominiale sottostante. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo un principio fondamentale: i vizi relativi alla ripartizione delle spese o alla mancata contabilizzazione di versamenti rendono la delibera annullabile, non nulla. Di conseguenza, l'impugnazione deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni, ormai scaduto nel caso di specie.
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