Un creditore ha ottenuto la dichiarazione di inefficacia per la vendita di quote societarie tramite un'azione revocatoria. La società debitrice, in grave difficoltà finanziaria, aveva ceduto partecipazioni di valore al proprio amministratore unico. Il Tribunale di Milano ha stabilito che l'atto era pregiudizievole per le ragioni del creditore (eventus damni) e che sia il debitore sia l'acquirente (che coincidevano nella stessa persona fisica) erano consapevoli del danno (scientia damni e participatio fraudis), integrando i presupposti dell'art. 2901 c.c.
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