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Art. 240 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 240 Codice di Procedura Penale

Monitoraggio Fiscale: Sanzioni e Raddoppio Termini
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di monitoraggio fiscale, confermando le sanzioni a carico di una contribuente per omessa dichiarazione di capitali detenuti all'estero. La sentenza chiarisce che lo scudo fiscale copre solo gli importi dichiarati e non le eccedenze degli anni precedenti. Viene inoltre confermata la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento, data la sua natura procedurale, e l'utilizzabilità di prove come la "lista Falciani". Infine, si precisa che per i conti cointestati, ogni titolare deve dichiarare l'intero importo e non solo la propria quota.
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Lista Falciani: legittimo l’uso per accertamenti
Un contribuente ha impugnato le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate per la mancata dichiarazione di capitali detenuti in Svizzera, emersa grazie alla cosiddetta Lista Falciani. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità dell'utilizzo di tali dati nel processo tributario. L'ordinanza ha inoltre stabilito che la norma sul raddoppio dei termini di accertamento ha natura procedurale e, pertanto, si applica retroattivamente anche ai periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore.
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Lista Falciani: Cassazione sulla prova illecita
L'ordinanza analizza il caso di un contribuente, consulente finanziario, destinatario di avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP basati su dati provenienti dalla cosiddetta 'Lista Falciani', relativi a capitali non dichiarati detenuti in Svizzera. La Corte di Cassazione ha rigettato quasi tutti i motivi di ricorso, confermando la piena utilizzabilità della Lista Falciani come prova nel processo tributario e la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo all'IRAP, cassando con rinvio la sentenza d'appello perché i giudici di merito non avevano verificato la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, limitandosi a osservare che il contribuente aveva sempre pagato il tributo in passato.
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