Una donna comproprietaria al 50% di immobili gestiti dal fallimento del marito otteneva un decreto ingiuntivo contro la curatela. La donna chiedeva la propria quota dei canoni di locazione incassati interamente dalla procedura. La curatela contestava l'azione ordinaria. La Corte d'Appello dichiarava la domanda inammissibile: la richiesta di denaro costituisce credito personale e soggiace alla regola della esclusività dello stato passivo. La donna ricorreva in Cassazione qualificando la pretesa come rivendica reale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi pretende somme riscosse dalla curatela fa valere un diritto di credito contrattuale e non un'azione reale immobiliare. Il creditore deve necessariamente presentare domanda di insinuazione al passivo.
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