Un cittadino ha richiesto l'equa riparazione per la durata eccessiva di un processo. Il Ministero della Giustizia si è opposto, contestando la propria responsabilità per la fase di esecuzione svoltasi davanti al giudice amministrativo. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene il termine per chiedere l'indennizzo decorra dalla fine della fase esecutiva, la responsabilità per i ritardi di quest'ultima ricade sul Ministero dell'Economia e delle Finanze, non su quello della Giustizia. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione precedente, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia per ripartire correttamente le quote di indennizzo in base ai rispettivi ritardi.
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