La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine per la notifica del decreto di accoglimento della domanda di equo indennizzo (Legge Pinto) decorre dalla data di comunicazione dello stesso alla parte, e non dalla data del suo deposito in cancelleria. La Corte ha accolto il ricorso di un cittadino, il cui decreto era stato dichiarato inefficace per notifica tardiva, proprio perché la cancelleria non glielo aveva mai comunicato. Secondo i giudici, far decorrere il termine notifica decreto dal deposito, in assenza di comunicazione, violerebbe il diritto di difesa.
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