La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo una condanna per corruzione, aveva stipulato un concordato in appello sulla pena. La sentenza chiarisce che l'accordo implica la rinuncia a contestare la responsabilità, rendendo inammissibili i motivi di ricorso relativi alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti. L'unico motivo ammissibile, relativo alla misura della pena, è stato giudicato infondato in quanto la sanzione era frutto di un accordo tra le parti.
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