Una società costruttrice fallisce in un'operazione di permuta immobiliare a causa del rinnovo di un contratto di locazione che impediva la demolizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che la responsabilità di inviare una disdetta efficace gravava su di essa, in base a quanto pattuito nel contratto preliminare. La Corte ha chiarito che gli obblighi strumentali del preliminare non vengono automaticamente superati dal contratto definitivo, ma sopravvivono per regolare la responsabilità tra le parti.
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